Art. 2.

      1. È istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione incaricata dell'esame delle domande di obiezione di coscienza presentate ai sensi dell'articolo 1, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei

 

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ministri, dura in carica tre anni ed è composta da soggetti di chiara fama nel rispettivo ambito di competenza. Fanno parte della Commissione un professore universitario ordinario di filosofia, uno psicologo e un rappresentante del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze. La Commissione è integrata, su richiesta del militare obiettore, da un rappresentante della confessione religiosa alla quale il militare appartiene.
      3. L'obiettore di coscienza ha la facoltà di farsi assistere, durante l'esame da parte della Commissione, da una persona di propria fiducia.